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D.lgs. n. 50 - 2016 - Codice dei Contratti


Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Oggetto:
1 - 3 Contratti esclusi:
4 - 20 Piani e progetti:
21 - 27 Principi comuni: 28 - 34
Soglie:
35 - 36 Qualificazione S.A.:
37 - 43 Affidamento 44 - 53 Tecniche e strumenti:
54 - 58
Procedure:
59 - 65 Bandi:
66 - 76 Selezione offerte:
77 - 93 Aggiudicazioni: 94 - 99
Esecuzione:
100 - 113 Settori speciali:
114 - 121 Scelta contraente:
122 - 141 Servizi sociali:
142 - 144
Beni culturali:
145 - 151 Concorsi di progettazione:
152 - 157 Ricerca sviluppo:
158 Difesa: 1 59 - 163
Concessioni:
164 - 173 Esecuzione concessioni:
174 - 178 Partenariato (PPP):
179 - 191 Contraente generale: 194 - 199
Insediamenti produttivi: 200 - 203 Contenzioso:
204 - 211 Governance:
212 - 215 Finali e transitorie:
216 - 220
Allegati              

 

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I  - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)
Art. 3. (Definizioni)

TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi)
Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico)
Art. 6. (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)
Art. 7. (Appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata)
Art. 8. (Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza)
Art. 9. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)
Art. 10. (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali)
Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)
Art. 12. (Esclusioni specifiche nel settore idrico)
Art. 13. (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
Art. 14. (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo)
Art. 15. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)
Art. 16. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)
Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
Art. 18. (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)
Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)
Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)

TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)
Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)
Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)
Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)
Art. 25. (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)
Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)
Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)

TITOLO IV - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – PRINCIPI COMUNI

Art. 28. (Contratti misti di appalto)
Art. 29. (Principi in materia di trasparenza)
Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)
Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento)
Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA

Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)
Art. 36. (Contratti sotto soglia)

TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI

Art. 37. (Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze)
Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)
Art. 39. (Attività di committenza ausiliarie)
Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)
Art. 41. (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)
Art. 42. (Conflitto di interesse)
Art. 43. (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi)

TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CAPO I - MODALITA’ COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SEZIONE I -DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)
Art. 45. (Operatori economici)
Art. 46. (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)
Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)
Art. 49. (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali)
Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)
Art. 51. (Suddivisione in lotti)
Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)
Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza)

SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI

Art. 54. (Accordi quadro)
Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione)
Art. 56. (Aste elettroniche)
Art. 57. (Cataloghi elettronici)
Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)

CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 59. (Scelta delle procedure)
Art. 60. (Procedura aperta)
Art. 61. (Procedura ristretta)
Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)
Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
Art. 64. (Dialogo competitivo)
Art. 65. (Partenariato per l'innovazione)

CAPO III SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI

SEZIONE I – BANDI E AVVISI

Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)
Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
Art. 68. (Specifiche tecniche)
Art. 69. (Etichettature)
Art. 70. (Avvisi di preinformazione)
Art. 71. (Bandi di gara)
Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale)
Art. 74. (Disponibilità elettronica dei documenti di gara)
Art. 75. (Inviti ai candidati)
Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)

SEZIONE II – SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)
Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)
Art. 79. (Fissazione di termini)
Art. 80. (Motivi di esclusione)
Art. 81. (Documentazione di gara)
Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)
Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)
Art. 85. (Documento di gara unico europeo)
Art. 86. (Mezzi di prova)
Art. 87. (Certificazione delle qualità)
Art. 88. (Registro on line dei certificati (e-Certis)
Art. 89. (Avvalimento)
Art. 90. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)
Art. 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)
Art. 92. (Riduzione del numero di offerte e soluzioni)
Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI

Art. 94. (Principi generali in materia di selezione)
Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
Art. 96. (Costi del ciclo di vita)
Art. 97. (Offerte anormalmente basse)
Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
Art. 99. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

TITOLO V - ESECUZIONE

Art. 100. (Requisiti di esecuzione dell’appalto)
Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)
Art. 102. (Collaudo)
Art. 103. (Garanzie definitive)
Art. 104. (Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore)
Art. 105. (Subappalto)
Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
Art. 107. (Sospensione)
Art. 108. (Risoluzione)
Art. 109. (Recesso)
Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)
Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)
Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO

CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO

Art. 114. (Norme applicabili e ambito soggettivo)
Art. 115. (Gas ed energia termica)
Art. 116. (Elettricità)
Art. 117. (Acqua)
Art. 118. (Servizi di trasporto)
Art. 119. (Porti e aeroporti)
Art. 120. (Servizi postali)
Art. 121. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)

SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 122. (Norme applicabili)
Art. 123. (Scelta delle procedure)
Art. 124. (Procedura negoziata con previa indizione di gara)
Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)
Art. 126. (Comunicazione delle specifiche tecniche)
Art. 127. (Pubblicità e avviso periodico indicativo)
Art. 128. (Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione)
Art. 129. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
Art. 130. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
Art. 131. (Inviti ai candidati)
Art. 132. (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)

SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE

Art. 133. (Principi generali per la selezione dei partecipanti)
Art. 134. (Sistemi di qualificazione)
Art. 135. (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)
Art. 136. (Applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione) 
Art. 137. (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)
Art. 138. (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)
Art. 139. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)

SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE

Art. 140. (Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)
Art. 141. (Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)

CAPO II - APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI

Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
Art. 143. (Appalti riservati per determinati servizi)
Art. 144. (Servizi di ristorazione)

CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI

Art. 145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)
Art. 146. (Qualificazione)
Art. 147. (Livelli e contenuti della progettazione)
Art. 148. (Affidamento dei contratti)
Art. 149. (Varianti)
Art. 150. (Collaudo)
Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)

CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE

Art. 152. (Ambito di applicazione)
Art. 153. (Bandi e avvisi)
Art. 154. (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)
Art. 155. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)
Art. 156. (Concorso di idee)
Art. 157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)

CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO

Art. 158. (Servizi di ricerca e sviluppo)

CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI

SEZIONE PRIMA - DIFESA E SICUREZZA

Art. 159. (Difesa e sicurezza)
Art. 160. (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)
Art. 161. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)
Art. 162. (Contratti secretati)
Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 164. (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)
Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche)
Art. 167. (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)
Art. 168. (Durata delle concessioni)
Art. 169. (Contratti misti di concessioni)

CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI

Art. 170. (Requisiti tecnici e funzionali)
Art. 171. (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)
Art. 172. (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)
Art. 173. (Criteri di aggiudicazione)

CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 174. (Subappalto)
Art. 175. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
Art. 176. (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro)
Art. 177. (Affidamenti dei concessionari)
Art. 178. (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)

PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE

Art. 179. (Disciplina comune applicabile)

TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 180. (Partenariato pubblico e privato)
Art. 181. (Procedure di affidamento)
Art. 182. (Finanziamento del progetto)
Art. 183. (Finanza di progetto)
Art. 184. (Società di progetto)
Art. 185. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto)
Art. 186. (Privilegio sui crediti)
Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità)
Art. 188. (Contratto di disponibilità)
Art. 189. (Interventi di sussidiarietà orizzontale)
Art. 190. (Baratto amministrativo)
Art. 191. (Cessione di immobili in cambio di opere)

TITOLO II - IN HOUSE

Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house)
Art. 193. (Società pubblica di progetto)

TITOLO III - CONTRAENTE GENERALE

Art. 194. (Affidamento a contraente generale)
Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)
Art. 196. (Controlli sull'esecuzione e collaudo)
Art. 197. (Sistema di qualificazione del contraente generale)
Art. 198. (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)
Art. 199. (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)

PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI

Art. 200. (Disposizioni generali)
Art. 201. (Strumenti di pianificazione e programmazione)
Art. 202. (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)
Art. 203. (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I - CONTENZIOSO

CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI

Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali)

CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 205. (Accordo bonario per i lavori)
Art. 206. (Accordo bonario per i servizi e le forniture)
Art. 207. (Collegio consultivo tecnico)
Art. 208. (Transazione)
Art. 209. (Arbitrato)
Art. 210. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)
Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell’ANAC)

TITOLO II - GOVERNANCE

Art. 212. (Indirizzo e coordinamento)
Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
Art. 214. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di missione)
Art. 215. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)
Art. 217. (Abrogazioni)
Art. 218. (Aggiornamenti)

Art. 219. (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 220. (Entrata in vigore)

ALLEGATI


VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
(omissis)
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante "Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ..."
(omissis)
CONSIDERATO che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;
CONSIDERATO, altresì, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilità di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;
(omissis)
VALUTATA l'opportunità di procedere all'adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonché quelle di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 286;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della commissione speciale del 21 marzo 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA il seguente decreto legislativo:

PARTE I  - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI

TITOLO I  - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti:

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:

1) lavori di genio civile di cui all’allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;

b) appalti di servizi di importo superiore (in realtà pari o superiore - n.d.r.) alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice;
e) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Alle medesime società, e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse può essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.

6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:

a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virtù dell’articolo 6 del medesimo decreto.

7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previa accordo con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 28. (rectius: comma 26)

8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. (oggi Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007)

Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale [rectius: regionale] ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

Art. 3. (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
b) «autorità governative centrali», le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti;
c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità giuridica;
3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla:

1) parte II del presente codice, gli enti che:

1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121;
1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente;

2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali:

2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti;
2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;
2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del presente punto 2.3;

f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte IV, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alla citata parte IV;
g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del presente codice;
h) «joint venture», l’associazione tra due o più enti, finalizzata all’attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;
i) «centrale di committenza», un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
l) «attività di centralizzazione delle committenze», le attività svolte su base permanente riguardanti:

1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);
p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
q) «concessionario», un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;
r) «promotore», un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;
s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);
t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
3) possono designare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;
v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per «impresa collegata» si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

1) su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;
2) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

aa) «microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
bb) «candidato», un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una procedura per l’aggiudicazione di una concessione;
cc) «offerente», l'operatore economico che ha presentato un'offerta;
dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;
ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;
gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti;
hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice;
ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:

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