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Adempimenti legge 190/2012 in linea con gli artt. 25 e 26 del Codice Appalti

L’articolo 3 della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 chiarisce quali sono gli obblighi e le modalità di pubblicazione a carico delle amministrazioni. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti devono:


  • Trasmettere i dati relativi alla programmazione e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici tramite piattaforma digitale certificata, di cui all’art. 25 e 26 del nuovo Codice, alla BDNCP. L’elenco puntuale dei dati da trasmettere è contenuto nell’art. 10.1 della Delibera ANAC n. 261/2023.
  • Pubblicare il collegamento ipertestuale (link) alla procedura sulla BDNCP nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione trasparente sul portale istituzionale. Nella medesima sotto-sezione vanno inoltre pubblicati i dati, gli atti e le informazioni individuati dall’allegato I alla Delibera ANAC n. 264 che non devono essere trasmessi alla BDNCP ma pubblicati integralmente, come ad esempio i curricula della commissione giudicatrice.

Il Modulo Pubblicazioni Adempimenti ANAC è la soluzione che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di rispondere prontamente a tali disposizioni normative, dotandosi di un sistema operativo e funzionante in brevissimo tempo: il modulo non necessita infatti di alcuna installazione, poiché viene offerto in modalità Cloud - SaaS (Software as a Service).

 

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Modulo ANAC Adempimenti legge 190/2012

Semplifica le attività di pubblicazione grazie al modulo ANAC di TrasparenzaPA

Oltre alla comunicazione tempestiva alla BDNCP, il vs. Ente potrà:

  • Pubblicare in modo automatizzato e trasmettere ad ANAC i dati relativi alle procedure, in ottemperanza agli obblighi imposti dall’Autorità e adempiere agli obblighi previsti dall'allegato I, Delibera n. 264/2023
  • Importare i dati da file *.xls per maggiore comodità e rapidità
  • Pubblicare le informazioni sul proprio portale istituzionale nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", come prescritto dalla Legge 190/2012, tramite complete maschere di inserimento
  • I dati relativi alle gare espletate tramite la piattaforma Acquisti Telematici verranno automaticamente importati all’interno del modulo di pubblicazione

L’articolo 226 del nuovo Codice degli Appalti ha abrogato l’articolo 1, comma 32, della Legge n.190 del 2012. Di conseguenza, non sussiste più l’obbligo trasmettere ad ANAC il file XML entro il 31 gennaio, ma esiste l'obbligo di invio tempestivo dei dati in ogni fase della procedura che richiede un CIG.

I vantaggi di una piattaforma integrata e conforme alle disposizioni ANAC

    • Accesso multi-livello, profilazione utenti in base ai Servizi o Aree dell'Ente;
    • Memorizzazione e gestione delle anagrafiche.

    • Pubblicazione dei dati in formato tabellare;
    • Verifica della congruità durante l'inserimento dei dati e durante la generazione dei dataset (validazione interna);
    • Permette di adempiere agli obblighi di pubblicazione pluriennali per appalti di durata superiore all'anno solare;
    • Gestisce gli obblighi di pubblicazione per liquidazioni frazionate;
    • Archivia gli estremi degli atti e delle liquidazioni.

    • Pubblicazione dei dati in formato tabellare;
    • Automatismo di importazione dal Portale Trasparenza;
    • Integrato con la piattaforma Gare Telematiche DigitalPA;
    • Interfacciamento nativo con il servizio SCP del MIT per la trasmissione dei dati di gara;
    • Integrabile con altre piattaforme di gestione di procedure di acquisizione.

    • Intuitivo da utilizzare anche per personale non tecnico;
    • Completa manualistica di supporto;
    • Integrato con la piattaforma Gare Telematiche DigitalPA;
    • Formazione sull'utilizzo ed help desk.

     

  • È inoltre prevista una forte integrazione con il gestionale Gare Telematiche DigitalPA, attraverso la creazione un fascicolo elettronico che segue l'iter di pubblicazione dei bandi, con l'adempimento delle comunicazioni ANAC. Grazie allìintegrazione è possibile inserire una sola volta i dati oggetto di pubblicazione, riducendo drasticamente il lavoro manuale e gli errori di compilazione.

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Workflow

 

icona inserimento dati
Inserimento dei dati

Il software presenta un pannello di gestione, raggiungibile utilizzando qualsiasi browser, attraverso il quale caricare manualmente i dati relativi agli affidamenti. Il caricamento è facilitato da maschere di inserimento che guidano l’operatore nella compilazione dei campi richiesti.

 

L’interfacciamento con il software Gare Telematiche e/o Acquisti Telematici consente l’importazione automatica dei dati, permettendo all’Ente di saltare la fase di inserimento.

 

icona check

Controllo di integrità

Il Modulo esegue un controllo secondo le specifiche tecniche rilasciate dall’ANAC, fornendo un immediato riscontro sulla correttezza e l’integrità dei dati inseriti: ogni singolo errore viene evidenziato a schermo. Ciò consente agli operatori di correggere tali anomalie, evitando così di inviare all’Autorità di Vigilanza un dataset che non supererebbe i controlli.

 

icona pubblicazione

Pubblicazione

A seguito del controllo, i dati inseriti e validati vengono pubblicati nella pagina web dedicata. Qui il navigatore troverà una tabella e i link ai vari dataset .xml, suddivisi per anno. I dataset .xml vengono creati seguendo fedelmente la sintassi proposta dall’Autorità di vigilanza. Qualora il Cliente disponga sia di TrasparenzaPA che del Modulo ANAC, tali informazioni saranno inserite automaticamente all’interno della sezione della trasparenza amministrativa alla pagina “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”.

Modulo ANAC Adempimenti legge 190/2012

 

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La Normativa - Delibera n. 264/2023 relativa agli obblighi di pubblicazione
 

icona legge Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione


Il presente provvedimento individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell’articolo 28 del codice. Gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione si applicano a tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza ai sensi dell’articolo 2-bis del medesimo decreto.

 

icona legge Articolo 3 - Obblighi e modalità di pubblicazione

3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 del provvedimento di cui all’articolo 23 del codice.

3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP.

3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione.

3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell’Allegato1 del presente provvedimento


icona legge Articolo 8 – Responsabilità e sanzioni

8.1 Per i dati, informazioni e atti da comunicare alla BDNCP o da pubblicare solamente in “Amministrazione trasparente”, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nei propri Piani di programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, i soggetti responsabili cui spetta l’elaborazione, la trasmissione e/o la pubblicazione di atti, dati e informazioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, decreto trasparenza.

8.2 Ai fini dell’individuazione delle responsabilità per l’inadempimento anche parziale della pubblicazione dei dati in “Amministrazione trasparente” si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

8.3 L’inadempimento degli obblighi di trasmissione alla BDNCP è sanzionato secondo quanto indicato nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice. Quando la mancata trasmissione alla BDNCP dipenda dal soggetto responsabile dell’elaborazione dei dati e delle informazioni come individuato ai sensi del comma 1, si applicano gli articoli 43 e 46 del decreto trasparenza.

 

icona legge Abrogato Art. 1, comma 32, Legge 190/2012 

Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.
 
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
 
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.
 
Come definito da ANAC, per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012, conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 2 gennaio 2016, le Stazioni Appaltanti devono:

 

  • Trasmettere all’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante PEC, un messaggio attestante l’avvenuto adempimento;
  • Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016, secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità.

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